COMMERCIALISTI & CONSULENTI DEL LAVORO
L’articolo 3, comma 5, lettera e) del DL 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 ha introdotto l’obbligo di “stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale” e l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
Responsabilità Civile Professionale
La polizza tutela il patrimonio del professionista con adeguate coperture assicurative, da tutti quei rischi connessi a richieste di risarcimenti da parte di terzi o di clienti in conseguenza di propri errori professionali, nonché lo aiuta ad ottemperare al relativo obbligo di legge.
Nella polizza possono essere comprese le garanzie:
- perdita documenti;
- incarichi di giudice tributario;
- società elaborazione dati;
- vincolo di solidarietà;
- mediatore ai fini della conciliazione;
- RC della conduzione dello studio;
- consulenza in materia di acquisizioni e fusioni societarie;
- insolvenze, liquidazioni e curatele;
- copertura per studi associati estesa ai singoli soci professionisti;
- postuma di 5 anni per morte o interruzione del servizio;
- sanzioni di natura fiscale, multe, ammende inflitte ai propri clienti per errori imputabili all’assicurato;
- attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- danni patrimoniali per violazione della privacy;
- attività di libera docenza nonché titolare di cattedra;
- amministratore di condominio.
Possibilità di estensione per:
- attività di sindaco, revisore legale dei conti, membro organismo di vigilanza;
- visto leggero con massimale di € 3.000.000.