Avvocati

AVVOCATI

Da recenti norme legislative (art. 12, Legge n. 247/2012 e successivo Decreto del Ministero della Giustizia 22 settembre 2016), l’Avvocato ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivanti dall’esercizio dell’attività forense.
Nella suddetta legge sono elencati inoltre  le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze assicurative (G.U. n. 238 dell’11 novembre 2016).

Responsabilità civile professionale
L’assicurazione deve coprire la responsabilità civile dell’avvocato per tutti i danni che questi possa causare, per colpa anche grave, a clienti e a terzi nello svolgimento dell’attività professionale.
La polizza di responsabilità civile è destinata sia al singolo professionista, che allo studio associato comprensivo dei soci, i partner e i professionisti associati, lo staff e i collaboratori.
Bisogna precisare che non rientrano tra i terzi, i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.

Le parti possono peraltro pattuire un’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l’avvocato sia comunque abilitato.

Nel contenuto minimo sono inoltre comprese:
– la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali;
– la responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.

La polizza prevede, anche a favore degli eredi, l’obbligatoria retroattività illimitata e l’ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l’attività nel periodo di vigenza della polizza;

La polizza potrebbe comprendere:

  • Funzione di liquidatore stragiudiziale di società;
  • Attività di libera docenza;
  • Amministratore di stabili condominiali;
  • Attività di mediatore o arbitro;
  • Funzioni di sindaco e revisore dei conti e/o di amministratore (da integrare);
  • Smarrimento di documenti;
  • Carica di sindaco od O.d.V (da integrare);
  • Operazioni di fusione o acquisizione di società (da integrare);
  • Amministratore o Consigliere di amministrazione di società (da integrare).

Massimali
La legge individua i massimali minimi di copertura, distinti per fascia di rischio a seconda della forma individuale o associata dell’esercizio dell’attività e del fatturato dell’ultimo esercizio chiuso.
In caso di franchigie e scoperti, tuttavia, l’assicuratore dovrà comunque risarcire il terzo per l’intero importo dovuto, salvo diritto a recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato, che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.

Gli estremi delle polizze assicurative obbligatorie devono essere resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l’Ordine di appartenenza e presso il CNF, e pubblicati sui rispettivi siti internet.

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