La polizza garantisce l’acquirente di una compravendita di un immobile che è stato oggetto di donazione e/o l’istituto di credito che finanzia l’acquisto.
A COSA SERVE QUESTA POLIZZA
Nel caso di questo tipo di compravendita, esiste la concreta possibilità che, in un tempo futuro, l’immobile possa essere oggetto di azione di richiesta di restituzione da parte dei legittimi eredi. Questo indebolisce le aspettative economiche di realizzo del venditore ed anche la certezza di chi compra. Inoltre, l’eventuale istituto di credito sarà poco incline a concedere il mutuo per una compravendita con queste caratteristiche.
Questa polizza annulla i rischi economici e finanziari derivanti dall’eventuale azione di restituzione che abbia per oggetto beni immobili di provenienza donativa.
GARANZIE DELLA POLIZZA
La polizza protegge la commercializzazione di beni immobili oggetto di donazione e agevola la possibilità di ottenere un finanziamento bancario garantito da proprietà donative. Nello specifico, il contratto, a seguito di una controversia legale da parte dei legittimi eredi che intendono rientrare in possesso del bene donato, indennizza:
- ai legittimi eredi il controvalore economico della loro quota di legittima, in alternativa alla restituzione del bene, oppure
- in caso di restituzione del bene al legittimario:
- indennizza il beneficiario del valore economico del bene;
- risponde del credito residuo non soddisfatto spettante all’istituto di credito;
- rimborsa le spese di ristrutturazione sostenute dal beneficiario o dal donatario (se il bene è ancora di proprietà del donatario stesso).
Un immobile donato è soggetto alle disposizioni di Legge di cui articoli 555 o 561 e 563 del Codice Civile. Questi articoli regolamentano la possibilità da parte dei legittimi eredi di richiedere la restituzione del bene entro il termine di 20 (venti) anni dalla data di trascrizione dell’atto di donazione. La durata del contratto di assicurazione è quindi variabile e non prevede una data di cessazione predeterminata che è genericamente individuata come la data oltre la quale non sia più possibile per il legittimario esercitare l’azione di restituzione.
I beneficiari della polizza sono i soggetti che hanno acquistato l’immobile di provenienza donativa, nonché gli istituti di credito che ne abbiano finanziato l’acquisto. In sostanza, si viene a garantire l’obbligo di restituzione del bene immobiliare, a seguito di sentenza di condanna definitiva emessa dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 561 codice civile o dell’articolo 563 codice civile.
La polizza, nella sua forma standard, offre un range di garanzia di capitali che vanno da € 200.000 fino a € 1.000.000 con la possibilità da parte del proponente di richiedere agli assicuratori capitali superiori. La garanzia è attiva per qualsiasi tipologia di bene immobiliare di derivazione donativa di tipo sia abitativo sia non abitativo.